di Angelo Stefanini *
Gerusalemme, 24 dicembre 2010, Nena News – “È proibita da parte della Potenza Occupante qualsiasi distruzione di beni immobili o personali appartenenti, a titolo individuale o collettivo, a persone private o allo Stato o ad altre autorità pubbliche o a organizzazioni sociali o cooperative, eccetto laddove tale distruzione sia resa assolutamente necessaria da operazioni militari”. (Art 53, IV Convenzione di Ginevra ,1949)
Ultima modifica il Lunedì, 04 Febbraio 2013 10:57
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