Il “diritto di Israele di esistere”

https://www.jungewelt.de/artikel/525902.drecksarbeit-am-recht.html

https://mondoweiss.net/2026/07/no-israel-does-not-have-a-right-to-exist-quite-the-contrary-actually/?ml_recipient=193060584683472552&ml_link=193060534856189112&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-07-15&utm_campaign=Daily+Headlines+RSS+Automation+-+8am

Qui di seguito, due contributi di junge welt e Mondoweiss sul progetto tedesco di inserire un codice penale che punisce la negazione pubblica del «diritto all’esistenza» di Israele

1. Germania e il “diritto di Israele di esistere”

Commento di Schoelzel, junge welt

Il lavoro sporco (citando Merz) nel campo giuridico

Il Bundesrat, la seconda camera tedesca, ha approvato a maggioranza un disegno di legge del Land dell’Assia che numerosi giuristi – tra cui i Servizi scientifici del Bundestag – ritengono incostituzionale. In base a tale progetto, nell’articolo 130 del Codice penale (istigazione all’odio razziale) verrebbe inserito un nuovo comma 4, che punisce la negazione pubblica del «diritto all’esistenza» di Israele con pene detentive fino a cinque anni. Se entrasse in vigore, verrebbe creato un reato speciale contrario alla Costituzione. Il diritto internazionale, del resto, non riconosce alcun «diritto all’esistenza» degli Stati.

Questo pasticcio giuridico – una proposta simile era già fallita all’inizio del 2024-deriva dalla crescente tendenza dell’establishment politico a sospendere i diritti fondamentali. Ciò viene già messo in pratica contro le manifestazioni di solidarietà con la Palestina, spesso con una violenza poliziesca brutale. Dal 2023 la libertà di espressione, di stampa e di riunione è stata di fatto ripetutamente sospesa. Ciò viene giustificato con il concetto svuotato di antisemitismo, con cui già prima del 1989 era stata «fondata» l’alleanza militare e bellica tra l’imperialismo della Repubblica Federale Tedesca e Israele. In questa tradizione demagogica si inserisce la classificazione da parte del Bundestag, nel 2019, come «antisemita» della campagna BDS per il boicottaggio economico, accademico e culturale di Israele, volta a far rispettare i suoi obblighi di diritto internazionale.

La motivazione fornita dall’Assia per il nuovo reato aggrava ulteriormente la situazione: «L’uso dello slogan “From the River to the Sea, Palestine will be free” o la presentazione di mappe del Medio Oriente in cui l’odierno Israele è sostituito da uno “Stato palestinese” entro i confini di Israele, della Striscia di Gaza e della cosiddetta Cisgiordania» – ovvero di mappe che Benjamin Netanyahu presenta pubblicamente da anni senza la Palestina – relativizza quindi l’«Olocausto» e avalla, attraverso una «comunicazione indiretta», la violenza nei confronti degli ebrei, contenendo un «significato subliminale». Questo ha a che vedere con lo Stato di diritto più o meno quanto il concetto di estremismo dell’Ufficio per la protezione della Costituzione. «Subliminale»: è il Medioevo giuridico, equivale alle indagini sull’ebraismo e sull’islam condotte dall’Inquisizione.

Questo sporco lavoro giuridico corrisponde all’esultanza del Cancelliere per lo «sporco lavoro» contro l’Iran, a Gaza e altrove. La potenza nucleare Israele non ha confini statali fissi, ma attualmente occupa circa 1.000 chilometri quadrati a Gaza, in Siria e in Libano. L’esistenza statale del colonialismo dei coloni, che fa riferimento alla Bibbia come registro catastale, esclude l’esistenza di altri Stati e anche di altri gruppi di popolazione sul territorio rivendicato, ma include l’appropriazione di terre. Nel Bundesrat prevale una maggioranza – almeno Brema e il Meclemburgo-Pomerania Anteriore si sono astenuti dal voto – che condivide la politica genocida di Netanyahu, così come la condivide la Cancelleria.

Questa è la ragion di Stato tedesca.

  1. Mondoweiss, estratto:

No, Israele non ha «il diritto di esistere». Anzi, è proprio il contrario.

https://mondoweiss.net/2026/07/no-israel-does-not-have-a-right-to-exist-quite-the-contrary-actually/?ml_recipient=193060584683472552&ml_link=193060534856189112&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-07-15&utm_campaign=Daily+Headlines+RSS+Automation+-+8am

Craig Mokhiber

Craig Mokhiber è un avvocato specializzato in diritti umani e diritto internazionale  ed ex alto funzionario delle Nazioni Unite.

A differenza della tesi sionista secondo cui «Israele ha il diritto di esistere», la mia affermazione trova fondamento nel diritto internazionale. Naturalmente, data la propensione di Israele a violare tali leggi, non sorprende che continui a rivendicare un diritto che non ha alcun fondamento nella realtà.

Non esiste un “diritto all’esistenza” per gli Stati ai sensi del diritto internazionale. Pertanto, Israele non può rivendicare tale diritto.

Naturalmente, gli Stati godono di alcuni diritti. Ad esempio, gli Stati hanno normalmente diritto all’uguaglianza sovrana, all’integrità territoriale e all’autodifesa ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ma anche questi diritti normalmente riconosciuti agli Stati sono soggetti a condizioni e riserve, molte delle quali escluderebbero la rivendicazione di Israele. 

Ad esempio, la Corte internazionale di giustizia ha ripetutamente stabilito che Israele non ha il diritto di invocare la legittima difesa nei suoi attacchi ai territori palestinesi occupati. (In sostanza, non si può fare irruzione nella casa di qualcuno e poi rivendicare il diritto alla legittima difesa quando questi oppone resistenza).

Il regime (Israele, ndr) non può avanzare alcuna pretesa giuridica di integrità territoriale sui territori che ha occupato illegalmente nel 1967 e negli anni successivi, tra cui Gerusalemme Est, Gaza, la Cisgiordania e le Alture del Golan. La sua “Linea Verde” del 1949, che delimita il Libano, la Siria, la Cisgiordania e Gaza, non è un confine internazionale.

Inoltre, dato che il divieto di acquisizione di territori con la forza costituisce una norma di jus cogens (le norme imperative di massimo rango) del diritto internazionale e un obbligo vincolante ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, non può rivendicare alcuna parte di quel territorio come parte del proprio territorio legittimo. 

Infatti, la Commissione di diritto internazionale ha stabilito che gli Stati non devono riconoscere rivendicazioni fondate su violazioni delle norme di jus cogens e delle norme erga omnes (vincolanti per tutti gli Stati), come quelle perpetrate dalle forze sioniste durante la Nakba del 1947-48 e dal regime israeliano da allora in poi. Inoltre, le acquisizioni territoriali derivanti dalla minaccia o dall’uso della forza impongono a tutti gli Stati l’obbligo di non riconoscimento. 

Pertanto, poiché Israele non dispone di un territorio definito, le sue rivendicazioni giuridiche in materia di integrità territoriale risultano notevolmente limitate. E in assenza di confini riconosciuti (e qui non si tratta di una semplice controversia di confine, bensì della mancanza di una definizione per la maggior parte del territorio dello Stato), manca addirittura un criterio fondamentale per il riconoscimento come Stato. 

Infine, senza una sovranità legittima, non può esserci alcuna pretesa di uguaglianza sovrana.

Nel diritto internazionale, la sovranità non appartiene agli Stati, ma piuttosto ai popoli. Il regime israeliano si autodefinisce uno “Stato ebraico” e sostiene di rappresentare il proprio popolo.

Tuttavia, non rappresenta gli interessi delle persone non ebree (palestinesi musulmani e cristiani) che sono presenti o che hanno il diritto di essere presenti e di far parte della comunità politica legittima di quel territorio. 

Israele non può rivendicare un’autorità governativa legittima? Questo perché il diritto internazionale stabilisce che «la volontà del popolo costituisce il fondamento dell’autorità del governo», la quale deve essere «espressa mediante elezioni periodiche e autentiche, che si svolgano a suffragio universale ed egualitario».